TARI - RIDUZIONE - Tari ridotta se il servizio di raccolta non viene erogato (Cassazione)

Cassazione: Tari ridotta se il servizio di raccolta non viene erogato. Obbligatoria la riduzione della tassa sui rifiuti se il servizio per la raccolta rifiuti, anche se attivo, non viene svolto, l'obiettivo è quello di ripristinare il giusto equilibrio tra i costi e l'importo della tassa

* la Cassazione nell'ordinanza n. 2374/2023 (sotto allegata) chiarisce che è obbligatoria la riduzione del tributo se il servizio per la raccolta dei rifiuti è presente e attivo, ma di fatto non viene erogato

* L'ordinanza afferma detto principio sulla base di quanto dispone l'art. 59 co. 4 del dlgs n. 507/1993 il quale prevede che il tributo è dovuta in misura ridotta se il servizio di raccolta dei rifiuti, anche se attivo, non viene svolto nella zona in cui l'utente svolge la sua attività o quando viene svolto in violazione del regolamento della nettezza urbana

* Importante è poi la precisazione che riguarda la riduzione dell'imposta, ossia che la stessa non deve considerarsi come un risarcimento del danno per la mancata raccolta dei rifiuti e neppure come una sanzione che va a gravare sull'amministrazione comunale inadempiente, quanto piuttosto come un sistema finalizzato a ripristinare un  equilibrio impositivo tra l'ammontare della tassa e i costi generali del servizio.

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